Illegittimità del licenziamento in impresa fallita: competenza del giudice del lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 dicembre 2021, n. 41586, ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno dell’impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, e i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della par condicio creditorum.

 

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