Gmo: obbligo di repêchage solo entro le mansioni concretamente fungibili

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 aprile 2024, n. 10627, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che l’obbligo di repêchage opera esclusivamente nell’alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato articolo 2103, cod. civ., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

 

 

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