Gmo lavoratore occupato obbligatoriamente condizioni di annullabilità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 novembre 2022, n. 35035, ha ritenuto che il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3, L. 223/1991. La ratio della norma, nel quadro delle azioni di “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro“, di cui alle finalità espresse dall’articolo 1, comma 1, L. 68/1999, è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l’imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in conformità a un obbligo di legge. Il divieto è, in parte, compensato dalla sospensione degli obblighi di assunzione per le aziende che usufruiscano dei benefici di integrazione salariale ovvero per la durata delle procedure di mobilità previste dalla L. 223/1991, così come disposto dall’articolo 3, comma 5, L. 223/1991, sicché, in caso di crisi, l’impresa è esonerata dall’assumere nuovi invalidi, ma non può coinvolgere quelli già assunti in recessi connessi a ragioni di riduzione del personale, ove ciò venga a incidere sulle quote di riserva.

 

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