Fsba: contributi non versati regolarizzabili in 36 rate

Fsba, con l’attesa delibera n. 3 dell’8 aprile 2020, ha stabilito che:

− i datori di lavoro artigiani, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell’artigianato, con codice statistico contributivo CSC settore 4, che siano non regolari alla data del 23 febbraio 2020, in relazione al contributo di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e D.M. 26 aprile 2016, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate), secondo il modello informatico che verrà introdotto nei giorni prossimi dal Fondo stesso. Tale contribuzione consiste nello 0,60%, parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità. L’obbligo ricade anche sui datori di lavoro artigiani, con CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano meno di 6 dipendenti;

− i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva dell’artigianato, sottoscritta da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil, che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell’artigianato (Ebna e relativi Enti bilaterali regionali), con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto a far data dal giorno 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate);

− la Piattaforma Fsba contenga i moduli e le domande per regolarizzare la propria posizione, tenendo presente che anche per i datori di lavoro artigiani non regolari sopra richiamati è già possibile presentare le domande per prestazioni COVID-19 dal giorno 1° aprile.

 

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