Effetti della mancata attuazione di una Direttiva europea

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 marzo 2018, n. 5513, ha ritenuto che, in materia di licenziamento del lavoratore, non sussistono i presupposti per la disapplicazione di una norma interna per contrasto con la norma comunitaria che non prevede l’applicabilità della procedura di mobilità al dirigente. Dalla Direttiva europea non attuata non possono discendere effetti orizzontali, ossia la possibilità per il singolo di far valere le disposizioni della Direttiva anche nei confronti di altri soggetti privati: la Direttiva vincola solamente lo Stato cui è diretta e, pertanto, in assenza di misure di attuazione, non può di per sé imporre obblighi a carico dei singoli.

 

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