Effetti delle condotte che costituiscono reato commesse prima dell’inizio del rapporto

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 20 febbraio 2024, n. 4458, ha stabilito che in tema di licenziamento, le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un’apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa. Tuttavia, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. non solo perché i fatti erano molto risalenti e la sentenza era intervenuta ben prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, ma anche in ragione dell’assenza in capo al lavoratore di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico su altri colleghi tale da influenzarne le condotte e da porre in essere un rischio di infiltrazioni mafiose nella società.

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