La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2024, n. 30646, ha statuito che il distacco deve realizzare uno specifico interesse datoriale che consenta di qualificarlo come atto organizzativo dell’imprenditore che lo dispone nel proprio interesse e che, così facendo, determina non una novazione soggettiva, ma una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato; l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, purché non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
Il distacco deve realizzare l’interesse datoriale, anche di tipo solidaristico
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
