Disdetta dal contratto a termine illegittimo: impugnabilità e tutele

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 marzo 2025, n. 6303, ha ritenuto che, in tema di contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione da parte del datore di lavoro della conseguente disdetta, non sono applicabili, tenuto conto della specialità della disciplina della L. 230/1962 sul contratto di lavoro a tempo determinato rispetto a quella della L. 604/1966, relativa all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e della qualificabilità dell’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto, né l’articolo 6, L.  604/1966, relativo alla decadenza del lavoratore dall’impugnazione dell’illegittimo recesso, né l’articolo 18, L. 300/1970, relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro.

È, peraltro, salva l’applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato, nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, un vero e proprio licenziamento da quest’ultimo rapporto.

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