Diritto sindacale: legittimo il “volantinaggio elettronico” in assenza di un canale dedicato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 dicembre 2022, n. 35644, ha ritenuto legittimo il “volantinaggio elettronico” fatto da un’organizzazione sindacale utilizzando la posta elettronica aziendale, in assenza di un diverso canale dedicato. Infatti, la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall’articolo 26, comma 1, St. Lav. sicché è da ritenersi consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. Pertanto, pur non essendovi alcun divieto di svolgere tale attività durante l’orario di lavoro, occorre non solo che essa sia compiuta da lavoratori in regolare permesso, ma anche che, per le modalità e le cautele in concreto adottate, e avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui siano addetti i destinatari della distribuzione dei volantini, risulti di fatto non pregiudicato l’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.

 

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