Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dopo il D.Lgs. n.151/15

L’art.26 del decreto Semplificazioni ha riformato la modalità di effettuazione delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Al di fuori delle ipotesi delle dimissioni sospensivamente condizionate alla convalida presso la DTL, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro saranno da effettuarsi, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità individuate con apposito decreto che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/15 e che dovrà stabilire contenuti, modalità di trasmissione e standard tecnici utili a definire la data certa di trasmissione. Dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto si applicheranno le nuove disposizioni.

Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, il lavoratore potrà revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le stesse modalità.

La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche tramite patronati, OO.SS., Enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Le disposizioni non si applicano al lavoro domestico e nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale intervenute in sede protetta (art.2113, co.4, cod.civ.) o avanti le commissioni di certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03).

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00; accertamento e irrogazione della sanzione sono di competenza delle DTL e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. n.689/81.

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