La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2023, n. 11367, ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 2, adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all’agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l’anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall’agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’agire in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.
Diminuzione del volume di affari e recesso dal contatto di agenzia
di Redazione
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