La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2024, n. 2005, ha stabilito che tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo la differenza è quantitativa e non ontologica e dunque, anche in relazione alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo, può porsi una questione di sproporzione del licenziamento disciplinare come per la giusta causa, alla luce delle concrete circostanze di fatto e del comportamento realmente commesso. Nella specie, è stato ritenuto illegittimo, in quanto sproporzionato, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo dello store manager che abbia acconsentito all’uso promiscuo della cassa da parte degli operatori avvicendatisi nella gestione della stessa, posto che siffatta condotta non integra un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul prestatore.
Differenza tra giusta causa e del giustificato motivo soggettivo di licenziamento
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026
Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026
