Depenalizzazione omesso versamento ritenute: l’Inps illustra la norma

L’Inps, con circolare n.121 del 5 luglio 2016, ha illustrato il nuovo quadro normativo a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’art.2, co.1-bis, D.L. n.463/83. Il Legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: 

  • la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a € 1.032,00 per gli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00 per gli importi omessi inferiori a tale soglia. 

La circolare tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con parere 3 maggio 2016, condivise dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero con nota 3 maggio 2016, n.2839.

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