Demansionamento: non è necessario sperimentare le nuove mansioni se è dimostrata la potenzialità lesiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 gennaio 2021, n. 811, ha deciso che la valutazione dell’idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex articolo 2119, cod. civ., si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Nel caso di specie, il dipendente vistosi assegnare mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite rassegnava le proprie dimissioni senza aver prima assunto le nuove mansioni, la cui sperimentazione non è necessaria ai fini della perfezione della fattispecie di demansionamento.

 

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