La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11146, ha stabilito come la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c. (nella specie, la S.C. ha confermato le decisioni dei Giudici di merito confermando l’obbligo contrattuale del datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli indumenti forniti per lo svolgimento dell’attività lavorativa con conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento del danno conseguente all’anzidetto inadempimento).
Definizione legale di Dispositivi di Protezione Personale
di Redazione
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