La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 8 marzo 2024, n. 6266, ha stabilito che ove l’appaltatore/datore di lavoro formale adotti un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l’azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall’articolo 6 della legge 604/66 (come novellato dall’articolo 32 della legge 183/10), mentre l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell’appalto e un’interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, che, invece, si applica solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall’appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto.
Decadenza della contestazione del licenziamento e della genuinità dell’appalto
di Redazione
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