La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 novembre 2015, n.23686, ha deciso che la liquidazione forfettaria ex lege prevista dall’art.18, L. n.300/70, copre tutti i danni collegati all’illegittimità del licenziamento ex se, anche sotto il profilo del danno biologico. Solo in caso di licenziamento ingiurioso, o persecutorio, o vessatorio, detto danno è autonomamente risarcibile. Oggetto dell’accertamento dell’ingiuriosità o vessatorietà del recesso non è quindi l’illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l’eventuale danno (lesione dell’integrità psico-fisica) diventa conseguenza (non della perdita del posto e della retribuzione, bensì) dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato.
Danni per licenziamento illegittimo: escluse ingiuriosità/vessatorietà
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
