La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 29 gennaio 2024, n. 2694, ha stabilito che nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia “ex tunc“, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia “ex tunc“, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione a titolo d’indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme.
Cumulo pensionistico in caso di reintegra da licenziamento illegittimo
di Redazione
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