Controlli tecnologici sul computer dei dipendenti: limiti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 settembre 2021, n. 25732, ha stabilito che, in tema di c.d. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro – finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportamenti illeciti – in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette, la verifica dell’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’articolo 4, L. 300/1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3.

 

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