Contributi: la transazione sottoscritta tra datore e lavoratore è inopponibile all’Inps

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 maggio 2019, n. 12652, in tema di obbligo contributivo del datore di lavoro, ha stabilito che la transazione intervenuta tra questi e il lavoratore è inopponibile all’Inps, in quanto la retribuzione imponibile deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l’obbligo del datore di lavoro nei confronti dell’Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti.

 

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