Contratto a termine: non c’è abuso per supplenze su organico di fatto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 novembre 2016, n. 23534, ha stabilito che deve essere escluso il risarcimento del danno all’insegnante laddove tutti i contratti a termine siano stati stipulati in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto, ossia per un’ipotesi in cui non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’accordo quadro allegato alla Direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, laddove spettava al lavoratore allegare e provare circostanze concrete atte a dimostrare che negli istituti in cui la prestazione era stata eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea, dovendosi presumere l’insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, in difetto della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal Legislatore al ministero dell’Istruzione in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.

 

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