Contratto di solidarietà stipulabile anche se la pregressa procedura di mobilità è ancora aperta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 aprile 2021, n. 9307, ha stabilito che il contratto di solidarietà, di cui all’articolo 1, D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/1984, quale strumento volto a evitare una riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all’interno di una fattispecie complessa, comprensiva del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale, che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti, sicché la sua stipula non è preclusa dal pregresso avviamento di altra procedura di mobilità, allorché nella stessa azienda si renda necessario fronteggiare una criticità produttiva sopravvenuta.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittima la stipula di un contratto di solidarietà per un ambito aziendale parzialmente coincidente con altro già interessato da una procedura di mobilità in atto.

 

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