Contratto a progetto valido anche senza accordo di presa visione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2018, n. 332, ha stabilito che l’articolo 62, D.Lgs. 276/2003, richiede la stipula del contratto a progetto in forma scritta e prescrive altresì l’indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, ma non impone anche una forma obbligata di dichiarazione; il contratto a progetto è valido anche quando il lavoratore non ha firmato alcun accordo per presa visione. Pur essendo infatti obbligatoria la forma scritta dell’accordo, non esiste alcun onere sulla forma di comunicazione al collaboratore.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto