Contratti regionali: non denunciabile in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con pronuncia 28 novembre 2024, n. 30644, ha stabilito che l’articolo 63, comma 5, D.Lgs. 165/2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40 del detto D.Lgs.165/2001, è norma di stretta interpretazione, sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali, ivi non contemplati. L’interpretazione di tali contratti, infatti, spetta al giudice di merito e il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti entro cui oggi sono rilevanti in sede di legittimità, ovvero per violazione delle norme di cui agli articoli 1362 ss., cod. civ., ex articolo 360, comma 1, n. 3.

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