Condanna penale per condotta extralavorativa: no al licenziamento per giusta causa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 marzo 2019, n. 8390, ha stabilito che va reintegrato il dipendente licenziato per giusta causa perché condannato in sede penale per minaccia grave. Infatti, la minaccia pronunciata fuori dall’ambiente lavorativo e nei confronti di soggetti estranei ha una valenza diversa, nell’accertamento della lesione del vincolo fiduciario, rispetto a quella indirizzata al datore di lavoro o ai colleghi, perché non incide intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore.

 

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