La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 aprile 2025, n. 9286, ha stabilito che la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore, dovendosi ritenere che la protezione del lavoratore non sia affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti.
La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale
di Redazione
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