La conciliazione non impedisce il riconoscimento dell’anzianità di servizio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 aprile 2018, n. 10131, ha stabilito che la sottoscrizione del verbale di conciliazione può precludere al lavoratore di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base all’anzianità pregressa nel periodo anteriore alla formale assunzione da parte della nuova società, ma non può impedire di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento della conciliazione. L’anzianità di servizio, peraltro, non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi che siano.

 

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