Comunicazione sindacale anche per CIGS a zero ore per cessazione attività

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 21 marzo 2024, n. 7642, ha stabilito che anche nel caso di CIGS a zero ore per cessazione dell’attività è necessario che la comunicazione ai sindacati sia completa ed esaustiva recando una idonea indicazione dei criteri di scelta del personale e dei motivi per i quali la società ritenga di non ricorrere alla rotazione ovvero specificando in concreto:

a) che l’unità sia del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico;

b) che le attività ivi svolte siano cessate e non trasferite ad altri siti;

c) che le professionalità dei lavoratori siano solo ivi utilizzabili.

La violazione di tali regole incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale con conseguente diritto dei lavoratori illegittimamente sospesi al pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza tra la retribuzione normale e quanto percepito in CIGS. La circostanza che il Ministero abbia autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale non può incidere sul difetto della comunicazione.

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