Comunicazione lavoro accessorio: le attese precisazioni ministeriali

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha offerto precisazioni in merito alle modalità di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, in seguito alle modifiche al D.Lgs. 81/2015 apportate dal D.Lgs. 185/2016, che prevede che tali comunicazioni debbano essere trasmesse alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, mediante sms o posta elettronica. Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà indicare le modalità applicative della disposizione o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione in funzione dello sviluppo delle tecnologie; nelle more della sua adozione la circolare illustra le modalità per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps. Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare un’e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati nell’allegato al documento. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto della mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio (i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione).

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”, senza possibilità di avvalersi della procedura di diffida. L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’Inps, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Viene precisato che il personale ispettivo terrà in debito conto l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la circolare in oggetto.

                                                                                                                                        

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