Collocamento obbligatorio: computo dei lavoratori stagionali agricoli

L’INL, con nota n. 43 del 6 marzo 2018, ha precisato che, ai fini del computo dei lavoratori stagionali per la definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di 6 mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative. Poiché non viene definito l’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato, al fine di uniformare l’orientamento degli organi di vigilanza, nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

 

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