Cig e malattia: successione nel trattamento economico ed effetti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 giugno 2021, n. 16382, ha ritenuto che il trattamento di cassa integrazione guadagni, sia ordinario che straordinario, non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia o infortunio con diritto alla conservazione del posto (articolo 2110, cod. civ.), per la prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della Cig, sulla lex contractus (articolo 2110, cod. civ., e fonti di derivazione). Tuttavia il loro credito, in deroga all’articolo 2110 citato (che prevede la liberazione del datore di lavoro dall’obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un’obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento: con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell’ente, erogatore delle relative prestazioni, in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa), previa la corrispondente riduzione delle medesime.

 

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