Causa di non punibilità: contano anche le condotte precedenti al reato

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza 6 ottobre 2017, n. 45940, ha deciso che non può essere riconosciuta la causa di non punibilità in favore del datore di lavoro se egli nomina il medico per la sorveglianza sanitaria e paga la sanzione amministrativa per non aver fornito le attrezzature utili alle attività da svolgere in quota solo dopo l’accertamento del reato. Non contano difatti solo le condotte successive al reato ai fini della causa di non punibilità ex articolo 131-bis c.p., che va negata per la doppia violazione sullo stesso bene giuridico.

 

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