Il buono mobilità rientra tra i fringe benefit e va tassato

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 293 del 31 agosto 2020, ha precisato che il “buono mobilità” corrisposto ai dipendenti – consistente in voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai chilometri percorsi con modalità di trasporto sostenibile – non rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis), Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività di cui all’articolo 51, comma 1, Tuir.

L’Agenzia chiarisce che non è sufficiente che il valore annuo del “buono mobilità” non superi di per sé l’importo di 258,23 euro, dal momento che l’articolo 51, comma 3, Tuir, richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

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