Bando di gara viziato: l’Ente non può revocare il contratto del lavoratore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° ottobre 2015, n.19626, ha stabilito che nel lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro individuale sono adottati con i poteri e le capacità tipici del datore di lavoro privato. Pertanto, l’Ente pubblico non può recedere dal contratto stipulato con il lavoratore come conseguenza dell’annullamento del bando di gara a seguito del quale è stato stipulato il contratto di lavoro: l’Amministrazione datrice di lavoro non può agire in via di autotutela e dichiarare decaduto il contratto individuale. L’atto con cui l’Ente revoca l’incarico sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento, ovvero il concorso, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, poiché si tratta di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela all’ente stesso.

È stato dunque rigettato il ricorso di un Comune che aveva impugnato la sentenza di merito che disponeva il ripristino del rapporto di lavoro assunto a seguito di un bando di gara ritenuto in seguito nullo, perché non riportava la qualifica e i requisiti, tra l’altro posseduti dal dipendente assunto.

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