La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 giugno 2023, n. 17001, ha stabilito che ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 cod. civ., l’elemento costitutivo rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione, perché l’indagine non deve basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all’organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto.
Autonomia del ramo d’azienda ai fini del trasferimento e sua preesistenza
di Redazione
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