Attività lavorativa pericolosa: punita l’inosservanza del datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 luglio 2018, n. 17668, ha stabilito che, nel caso di attività lavorativa pericolosa per la salute, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

 

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