La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 ottobre 2015, n.20090, ha stabilito che il lavoratore assente per malattia viola l’obbligo di fedeltà, di correttezza e di buona fede nei confronti del suo datore di lavoro, nel caso in cui l’eventuale attività extralavorativa, dal medesimo compiuta, sia incompatibile con il suo stato di infermità, tanto da essere indice di simulazione fraudolenta, oppure sia tale da rallentare il processo di guarigione.
Attività extralavorativa incompatibile con malattia: licenziamento legittimo
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