Assenza superiore a 60 giorni: sorveglianza sanitaria e presenza sul posto di lavoro 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29756, ha stabilito che, in tema di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza e la sua omissione giustifica l’astensione ai sensi dell’articolo 1460, cod. civ., dall’esecuzione di quelle mansioni, ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice che risultava assente non giustificata per 2 settimane, la quale, nello specifico, aveva omesso ogni comunicazione all’azienda al termine del periodo di malattia. 

 

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