Assenza di subordinazione per lo svolgimento di lavori socialmente utili

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2023, n. 9683, ha stabilito che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 468/1997, articolo 8 – poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, articolo 4 – l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.

 

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