Assenza del Durc in imprese temporanee o mobili

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.1 del 21 marzo, indica la corretta interpretazione dei co.9-10, art.90, D.Lgs. n.81/08, in tema di obblighi del committente o responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione relativa all’assenza del Durc di imprese o lavoratori autonomi in imprese temporanee e mobili.

In particolare viene chiarito che:

  • nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari, la verifica da parte del committente/responsabile può essere effettuata tramite la presentazione da parte di imprese e lavoratori di: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Durc; autocertificazione dei requisiti. In seguito all’avvento del Durc on line, per “assenza del documento unico di regolarità contributiva” deve intendersi il mancato rilascio dello stesso. Infatti il Durc può essere solo regolare, poichè non viene emesso qualora si riscontrino irregolarità. Il Ministero ricorda che nell’ambito dei lavori privati il Durc deve essere richiesto al committente/responsabile dei lavori alle imprese e ai lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, mentre in caso di lavori pubblici il Durc viene acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante;
  • in assenza di Durc viene sospeso il titolo abilitativo di impresa o lavoratore autonomo da parte dell’amministrazione concedente, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza in seguito a sopralluogo in cantiere sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente.

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