Apprendistato duale: contribuzione in caso di trasformazione dell’apprendistato di I livello

L’Inps, con messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, ha offerto precisazioni in merito al regime contributivo da applicare in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

Tenuto conto che la trasformazione del contratto, ai sensi dell’articolo 43, comma 9, D.Lgs. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è, altresì, tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (Cigo/Cigs) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l’Istituto precisa che, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

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