Apprendistato: in assenza di formazione ripristino del rapporto a tempo indeterminato

La Corte di Cassazione, Sezioni Lavoro, con sentenza 7 marzo 2018, n. 5375, ha deciso che il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere al contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto, entrando a far parte della causa negoziale. Le parti sociali possono prevedere nell’accordo sindacale l’assunzione di nuovo personale per una determinata mansione, tuttavia resta fermo che il requisito della formazione deve sussistere: l’accordo sociale non può derogare sul punto. La Società è, dunque, condannata al ripristino del rapporto oltre al pagamento delle restituzioni dalla messa in mora, detratto l’aliunde perceptum, e alle differenze retributive spettanti in relazione all’inquadramento nella qualifica ordinaria sin dalla costituzione del rapporto di lavoro.

 

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