Applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti

L’Inps, con circolare n. 32 del 22 febbraio 2018, ha offerto chiarimenti relativi all’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità per i medesimi, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare.

Qualora le richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno 2017 siano state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, sarà necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, esclusivamente in via telematica, utilizzando i nuovi modelli denominati “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”, disponibili all’interno del Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli.

In tali modelli è presente una nuova apposita sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI”, contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari dell’esonero.

Per le istanze di esonero accettate, si rammenta l’impegno da parte del titolare dell’azienda di comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente.

Il modello da utilizzare per le predette comunicazioni, denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire dal 15 marzo.

 

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