AdE: imponibilità delle somme erogate dal Fondo Trasporto Aereo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 121/2024, fornisce chiarimenti in merito all’imponibilità delle somme erogate dal Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (gestito dall’Inps), erogate nei confronti di soggetto non residente, che in particolare e nello specifico si dichiara residente nei Paesi Bassi, paese nei confronti del quale è vigente una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni sul Modello OCSE.

L’Istante precisa altresì che, per ritardi nelle tempistiche di erogazione a lui ovviamente non imputabili, tali somme sono spesso riferite ad anni precedenti, e per questo assoggettati a tassazione separata, rispetto a tale porzione da parte dell’Inps che opera in qualità di sostituto d’imposta.

L’Istante chiede quindi di conoscere il trattamento fiscale che deve essere riservato a tali somme.

In tal senso, nel fornire il proprio chiarimento, l’Agenzia richiama all’articolo 15, paragrafo 3, della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Paesi Bassi, che contiene un passaggio specificatamente dedicato a coloro che svolgono al propria attività su aeromobili operanti in tratte internazionali.

Più nello specifico, viene previsto dalla convenzione stessa che i redditi derivanti dall’esercizio di tale attività possano essere integralmente ed unicamente assoggettati ad imposta nel Paese di residenza del lavoratore beneficiario, a patto che l’impresa datrice di lavoro sia residente in uno degli stati che hanno sottoscritto la convenzione medesima.

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