Accordo collettivo di lavoro: libertà di forma anche nella disdetta

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2018, n. 2600, ha deciso che vige il principio della libertà della forma dell’accordo collettivo di lavoro sia per la sua stipulazione, sia per gli atti che ne siano risolutori. La disdetta del contratto può avvenire anche per mutuo dissenso o recesso unilaterale. Il recesso, infatti, è un negozio recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali, resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato. Ove tali vincoli non siano previsti – come nel caso degli accordi o dei contratti collettivi di lavoro – si riespande il principio della libertà della forma della manifestazione di volontà, tanto per il contratto quanto per i negozi connessivi.

 

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