Gli accordi sottoscritti prima del trasferimento d’azienda valgono anche presso l’affittuario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 aprile 2024, n. 10213, ha ritenuto che gli accordi, sindacali e/o individuali, sottoscritti prima dell’affitto del ramo d’azienda possono essere fatti valere anche dall’affittuario, poiché, in virtù del trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro transitano a tutti gli effetti, ex articolo 2112, cod. civ., alle dipendenze dell’affittuario.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato nell’ambito di una procedura collettiva, in virtù della sussistenza di un accordo stipulato in sede sindacale, prima del contratto d’affitto del ramo d’azienda, con cui la lavoratrice, in caso di licenziamento, accettava il riconoscimento solo di un importo economico concordato.

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