Prestazione di altra attività lavorativa durante la malattia e legittimità del licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 maggio 2024, n. 12152, ha stabilito che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia. Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità, sia quando l’attività stessa sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto