L’INAIL, con circolare n. 13 del 16 aprile 2026, ha illustrato la modifica della maggiorazione dell’interesse di rateazione a partire dal 28 marzo 2026, da applicare alle rateazioni concesse ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989.
A decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione è stata determinata in 6 punti, ex art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.
L’art. 14, comma 1, D.L. n. 38/2026, ha stabilito che dal 28 marzo 2026 è ridotta a 2 punti la maggiorazione di cui all’art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.
Di conseguenza:
- alle istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026 si applica un interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti;
- alle istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026 si applica un interesse di dilazione pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.
L’Istituto precisa che:
- il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema rimane quello vigente alla data di presentazione dell’istanza, come precisato da ultimo con la circolare n. 34/2025;
- nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati.
