Pagamento premi e accessori INAIL: modifica della maggiorazione dell’interesse di rateazione

L’INAIL, con circolare n. 13 del 16 aprile 2026, ha illustrato la modifica della maggiorazione dell’interesse di rateazione a partire dal 28 marzo 2026, da applicare alle rateazioni concesse ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989.

A decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione è stata determinata in 6 punti, ex art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.

L’art. 14, comma 1, D.L. n. 38/2026, ha stabilito che dal 28 marzo 2026 è ridotta a 2 punti la maggiorazione di cui all’art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.

Di conseguenza:

  • alle istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026 si applica un interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti;
  • alle istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026 si applica un interesse di dilazione pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.

L’Istituto precisa che:

  • il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema rimane quello vigente alla data di presentazione dell’istanza, come precisato da ultimo con la circolare n. 34/2025;
  • nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati.

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