Decreto Lavoro: esonero contributivo per politiche di conciliazione vita-lavoro

Quadro normativo

Il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 1° maggio 2026, dedica l’art. 6 al tema della conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa. La disposizione, rubricata “Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro”, non introduce un beneficio immediatamente operativo, bensì costruisce una cornice normativa che diverrà pienamente efficace a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione e, per la sua operatività, è subordinata a un decreto interministeriale attuativo. Il fondamento della misura risiede nel D.Lgs. n. 184/2025, il c.d. Codice degli incentivi, che all’art. 8, comma 1, lett. e), definisce una specifica tipologia di certificazione orientata alla promozione delle politiche di conciliazione in ambito aziendale. Si tratta della prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, che fornisce alle imprese un sistema di gestione misurabile e certificabile per le politiche di welfare lavorativo, maternità, paternità, flessibilità organizzativa e continuità professionale dei lavoratori.

Struttura dell’esonero contributivo

La novella riconosce alle aziende in possesso della certificazione un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% della contribuzione dovuta, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa beneficiaria. La norma precisa espressamente che resta ferma l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche. La percentuale dell’1% rappresenta il limite, non una misura fissa; pertanto, spetterà al decreto attuativo determinare la percentuale concreta dell’esonero, nonché le modalità di riparametrazione e applicazione su base mensile. Il decreto dovrà essere adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

La certificazione come requisito di accesso

Il requisito di accesso non è di natura meramente dichiarativa: la certificazione UNI/PdR 192:2026 presuppone che l’impresa abbia strutturato processi, policy e indicatori verificabili, attestanti un impegno concreto verso un modello organizzativo compatibile con le esigenze familiari dei lavoratori e con la sostenibilità dei carichi di cura. Il comma 2 demanda al decreto attuativo la definizione delle modalità di acquisizione della certificazione, del suo periodo di validità ai fini del beneficio e delle procedure di presentazione all’INPS.

Risorse e monitoraggio

La misura è finanziata nell’ambito di un plafond di spesa definito in 7 milioni di euro per l’anno 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. L’art. 4, comma 4, secondo i criteri di contingentamento già conosciuti in passato per altri incentivi contributivi, affida all’INPS il monitoraggio degli effetti finanziari, con obbligo di comunicazione alle Amministrazioni competenti. La scansione temporale delle risorse – ridotte per il 2026 rispetto agli anni successivi – riflette il fatto che l’esonero decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione e non dall’entrata in vigore del decreto-legge, sicché la finestra di operatività effettiva sarà necessariamente più contenuta nell’anno in corso.

Gli incentivi all’internazionalizzazione

La disposizione non esaurisce il proprio perimetro nella sola componente contributiva. L’art. 6, comma 5, estende ai medesimi soggetti certificati un’ulteriore forma di sostegno, connessa all’attività di promozione dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE). Le imprese titolari della certificazione potranno, infatti, accedere a incentivi specifici per l’internazionalizzazione, individuati con provvedimenti adottati secondo l’ordinamento interno dell’Agenzia, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La strategia di incentivazione assume, in tal modo, una direzione trasversale: la certificazione per la conciliazione vita-lavoro diventa la chiave di accesso non solo al beneficio contributivo, ma anche a un ecosistema di strumenti di competitività internazionale. L’approccio mira a premiare le imprese che hanno intrapreso percorsi strutturati di responsabilità sociale – anziché imporre obblighi – stimolando l’integrazione della cultura della parità nei processi aziendali come leva di vantaggio competitivo.

Aspetti operativi

In attesa del decreto attuativo, le imprese interessate dovranno verificare preliminarmente di essere in possesso della certificazione rilasciata ai sensi del Codice degli incentivi e di mantenerla in corso di validità. Sarà opportuno monitorare con attenzione i termini di adozione del decreto interministeriale – fissati in 30 giorni dalla conversione – e le successive istruzioni operative dell’INPS, dalle quali dipenderanno le modalità concrete di fruizione del beneficio in sede di denuncia contributiva mensile.

Infine, per quanto riguarda il raccordo con gli altri esoneri contenuti nello stesso decreto-legge, pur non essendo previsto un esplicito divieto di cumulo, la natura delle certificazioni e la finalità della misura la distinguono strutturalmente dagli esoneri per l’incremento occupazionale, collocandola in un segmento autonomo e complementare.

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