La circolare Inps sugli ammortizzatori COVID-19

In tempi tutto sommato rapidi, l’Inps, con la circolare n. 47/2020, ha fornito i primi chiarimenti in riferimento agli ammortizzatori sociali COVID-19, così come regolamentati dal D.L. 18/2020. Molti i chiarimenti dal carattere innovativo, con interpretazioni – nell’ottica di semplificare e alleggerire ulteriormente le procedure di concessione – che sembrano travalicare lo stesso dato normativo. Ad esempio, relativamente all’obbligo per la concessione della Cigd, per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l’Inps considera “esperito l’accordo” con “la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1”.

A meno che la circolare Inps non anticipi una revisione in programma con la conversione in Legge, è evidente la forzatura del dato letterale: ad ogni modo, al di là dell’indicazione favorevole per le tante imprese che faranno richiesta di Cigd, anche questo aspetto evidenzia la necessità di avere una regolamentazione unitaria di tale istituto, non sparpagliata tra normative regionali (che richiamano espressamente la necessità di accordo) e circolari di prassi.

Proprio sulla Cigd si sono poi concentrate altre indicazioni Inps.

Relativamente ai lavoratori intermittenti, la circolare n. 47/2020 include tra i beneficiari i lavoratori intermittenti, occupati alla data del 23 febbraio 2020, “ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”: la circolare n. 41/2006, ricordiamo, riconosce a tali lavoratori integrazioni salariali solo se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali. Se così fosse, in assenza di chiamata e solo sulla base del contratto sottoscritto, non sembrerebbe esserci spazio per la Cigd (e, chiaramente, chiamare un lavoratore ad attività sospesa solo per ottenere la Cigd non sembrerebbe una soluzione corretta).

Da ultimo, si segnalano due importanti questioni risolte, o quasi.

Innanzitutto si è chiarito che “il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo” e, pertanto “l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B””. Ma Fsba non sembra d’accordissimo o, meglio, ricorda comunque la regolarizzazione delle posizioni contributive.

Infine, si chiarisce che “potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)”.

 

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